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ENFITEUSI
Per il codice civile italiano contemporaneo è un diritto reale di godimento a favore del concessionario di un fondo, che rimane di proprietà del concedente. Il concessionario ha l'obbligo di pagare un canone e di eseguire migliorie; le imposte che gravano sul fondo, a differenza dei contratti di affitto, sono a suo carico. L'enfiteusi era già in uso in epoca romana, in particolare negli agri vectigales, i terreni patrimonio della collettività. Nel Medioevo ebbe larga diffusione, soprattutto sulla proprietà ecclesiastica. Furono introdotte allora alcune modifiche a carico dell'enfiteuta: obbligo di eseguire miglioramenti, frequente comparsa della concessione a terza generazione maschile, accanto a quella in perpetuo, rescissione del contratto in caso di mancato pagamento del canone, o di deterioramento del fondo. Spesso fu distinta da altre forme di concessione (livello, locatio ad longum tempus), per il fatto che prevedeva il pagamento di un laudemio (prestazione per lo più in denaro) all'inizio, mentre il canone annuale, di modesta entità, era una semplice ricognizione della proprietà. Non ammessa dal codice napoleonico, favorevole alla piena proprietà privata, fu reintrodotta dopo la Restaurazione.
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